Il legislatore richiede a coloro che intendono contrarre matrimonio, consensi e documenti: il fine è attestare l'effettivo stato libero, nonché la possibilità che il matrimonio avvenga per reale consenso degli interessati e non sotto costrizione o ricatto di una o di entrambe le parti interessate.
La prassi da seguire prevede, da parte di entrambi i promessi, il recupero di documenti all'anagrafe del Comune di residenza e di nascita. Entrati in possessori tali documenti gli sposi, nel caso non intendano contrarre matrimonio in Chiesa, dovranno esclusivamente recarsi al Comune di residenza di uno dei due, dove, finalmente presenteranno la formale richiesta delle "pubblicazioni". La legge infatti stabilisce che: "La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno dei due sposi ha la residenza ed è fatta nei Comuni di residenza degli sposi".La prassi della pubblicazione consiste nell'affissione di un foglio che reca le generalità dei due promessi sposi. Questo foglio viene di norma sistemato in un corridoio dell'edificio comunale dove, in teoria chiunque può leggerlo, ma che nella realtà nessun privato cittadino - tranne i gestori di negozi per articoli matrimoniali ... - ha occasione o interesse ad attraversare. Perché il futuro matrimonio abbia validità, il suddetto foglio di carta dovrà rimanere appeso sotto gli occhi della"cittadinanza" per tutto il tempo stabilito. Se allo scadere del termine previsto nessuno si sarà opposto alle nozze gli interessati potranno ritirare il consenso in compagnia di due testimoni, che non devono essere necessariamente gli stessi che poi svolgeranno questo ruolo nel corso della cerimonia vera e propria. Con questa autorizzazione potranno poi recarsi nel luogo dove intendono celebrare il matrimonio per concordare date e formalità. È opportuno ricordare che il ritiro del consenso nel Comune dove si risiede, se è diverso da quello di nascita, rende necessaria la presenza dei genitori.